In allegato pubblichiamo gli Orientamenti interpretativi della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), pubblicati sul sito www.covip.it, relativi al riscatto della posizione in caso di decesso dell’iscritto (articolo 14, comma 3 del decreto legislativo n. 252/2005 – approvato dalla Commissione il 15 luglio 2008)
In tale articolo si prevede che - in caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica - l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi “ovvero” dai diversi beneficiari dallo stesso designati.
Gli Orientamenti Covip chiariscono il significato del termine “ovvero” attribuendogli un valore di “congiunzione disgiuntiva includente” vale a dire che non c’è una prevalenza degli eredi sui beneficiari: la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell’aderente. Qualora, invece l’aderente, abbia indicato/designato uno o più beneficiari la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti designati.
Forniscono, inoltre, chiarimenti sull’individuazione degli eredi, sulla qualificazione dei diritto al riscatto e sul criterio di riparto della posizione in presenza di più aventi diritto.
Maria Rita Gilardi
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