Skip Navigation LinksHome Page > Magazine > Numero 43 > I vecchi fondi evitano la data di adeguamento
Il Sole 24 ore - 15 maggio 2007

I vecchi fondi evitano la data di adeguamento

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce.
Slittamento sine die del termine per l'adeguamento dei fondi preesistenti e individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti del fondo pensione: queste le maggiori novità dei due decreti ministeriali in corso di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».
Fondi preesistenti
Non è più disciplinata la tempistica per adeguare gli statuti e ricevere così nuove adesioni anche tramite conferimento del Tfr: è la novità di maggior impatto operativo per i vecchi fondi. Il decreto attuativo dell'articolo 20, comma 2,del decreto legislativo 252/05 ha così recepito integralmente le modifiche chieste dal Consiglio di Stato. Al rinvio del termine per l'adeguamento si accompagna una semplificazione degli adempimenti richiesti.
Rispetto alla versione originaria del decreto, non c'è più l'obbligo di adeguare lo statuto entro il 31 maggio ma è sufficiente comunicare alla Covip di aver avviato le procedure di adeguamento. Quindi,nelle more delle procedure interne, per essere destinatari del Tfr ai "preesistenti" pare sufficiente comunicare a Covip di operare in regime di contribuzione definita, di aver creato una linea di gestione garantita per il Tfr e di aver predisposto norme statutarie su anticipazioni, riscatti, decesso dell'iscritto e accesso alle prestazioni, come previsto dal decreto legislativo 252/05.
La Covip è chiamata a verificare dopo la comunicazione l'avvenuto adeguamento delle regole statutarie alle prescrizioni del decreto legislativo 252/05. Il termine del 31 maggio per l'adeguamento è dettato dall'articolo 23, comma 4bis del decreto 252/05, inserito dal comma 753 dell'unico articolo della Finanziaria 2007. Sarebbe auspicabile che la deroga fosse prevista con un atto normativo primario e non con un decreto ministeriale.

Onorabilità e professionalità
In attuazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 252/05, sono stati individuati i requisiti di onorabilità e professionalità chiesti ai componenti degli organi e ai responsabili dei fondi. Essi vanno verificati, tra gli altri,per il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione e degli organismi di sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche, i rappresentanti degli iscritti a vecchi fondi. Tra i requisiti di professionalità è richiesto un periodo minimo triennale di svolgimento delle attività di amministrazione, controllo e di direzione presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo.

Tra i requisiti di onorabilità c'è la non sussistenza di condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste per gli organi di controllo, misure di prevenzione dell'autorità giudiziaria, condanne con sentenza di primo grado o irrevocabile a pene detentive.

N.43

16 maggio

In questo numero: