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Rassegna Sindacale - 11 maggio 2007

Speciale Rassegna: L’effetto dei costi di gestione sul capitale maturato

Uno dei principi su cui si incardina il sistema disegnato dal decreto legislativo 252/05 è la parificazione, sotto il profilo sostanziale, tra le diverse forme di previdenza complementare. E alla richiamata parificazione consegue il riconoscimento della facoltà del singolo lavoratore dipendente di scegliere liberamente la forma di previdenza complementare ritenuta, dal suo punto di vista, più adeguata e conveniente.
Al fine di consentire una consapevole possibilità di scelta da parte dei potenziali destinatari delle diverse forme di previdenza complementare, il legislatore prima e la stessa COVIP, dopo si sono preoccupati di garantire la loro reale ed effettiva comparabilità. Il presupposto della effettiva possibilità di comparazione è stato individuato per un verso nella esistenza di un quadro normativo comune ed uniforme applicabile tendenzialmente (salvo poche eccezioni dettate dalla specifica natura di ciascuna forma e che attengono principalmente ai meccanismi di governance ed alla portabilità del contributo del datore di lavoro) a tutte le forme di previdenza complementare e per altro verso nella previsione di modalità omogenee ed uniformi di rappresentazione del contenuto di ciascuna forma di previdenza complementare con particolare riferimento al profilo relativo alla modalità di gestione finanziaria nonché al profilo relativo ai costi complessivi di partecipazione.
Per facilitare la comparabilità tra le diverse forme di previdenza complementare ed offrire uno strumento che in maniera semplice ed intuitiva servisse a rappresentare il costo complessivo di partecipazione a ciascuna forma, la COVIP ha preteso che nella nota informativa fosse esplicitato il c.d. Indicatore Sintetico dei Costi (ISC).
L’ISC deve essere costruito “in modo da fornire, mediante ricorso ad un unico valore, una rappresentazione immediata dell’onerosità della partecipazione alle diverse forme pensionistiche, nonché delle diverse offerte all’interno di ciascuna di esse” (cfr. Direttive Generali COVIP del 28.06.06).
Tale indicatore, raffigurato nella scheda sintetica da ogni forma pensionistica è finalizzato a rendere maggiormente confrontabili dal punto di vista dei costi le forme previdenziali esistenti.
L’ISC deve essere calcolato in relazione a periodi di permanenza all’interno della forma pari a 2 anni, 5, 10 e 35 anni, assumendo come ipotesi di base un versamento annuo costante pari a 2.500 euro ed un tasso di rendimento annuo costante pari al 4% lordo.
Lo scopo dell’ISC è di rappresentare, in misura percentuale sulla posizione individuale maturata, il ‘peso’ annuale che i costi di gestione complessivi della forma pensionistica hanno sulla posizione individuale; in altre parole l’ISC serve a farci capire di quanto diminuisce la prestazione finale di una determinata forma di previdenza complementare per effetto dei costi di gestione rispetto ad una ipotetica forma di previdenza complementare priva di costi di gestione.
E’ appena il caso di evidenziare che ogni confronto tra diverse forme di previdenza complementare non ha alcun senso se effettuato in astratto o tra situazioni oggettivamente non comparabili.
Non è, ad esempio, corretto confrontare i diversi costi di partecipazione in presenza di fondi o comparti che adottano ed implementano strategie di investimento diverse.
Il confronto sui costi, perché sia utile e non fuorviante, deve essere fatto per gruppi di fondi o comparti omogenei cioè caratterizzati da una non dissimile politica di investimento.
Fatte le precedenti necessarie precisazioni, resta comunque indiscutibile che bisogna prestare molta attenzione ai costi complessivi di gestione delle forme di previdenza complementare poiché si tratta di una variabile che, a parità di ogni altra situazione, condiziona pesantemente il livello della prestazione finale come evidenziato dalla tabella allegata.

Emerge in tutta evidenza che peggioramenti all’apparenza anche poco significativi dell’ISC determinano in realtà importanti scostamenti per quanto riguarda i capitali maturati alla scadenza di ciascun periodo considerato soprattutto con riferimento a periodi medio-lunghi di permanenza all’interno della forma pensionistica complementare.
Quando poi si confrontano ipotetiche forme di previdenza complementare caratterizzate da valori molto diversi dell’ISC il risultato è eclatante. Così, ad esempio, dopo 35 anni il capitale maturato nella ipotetica forma con ISC pari a 0,30% è pari a circa 180.000 euro contro i circa 156.000 euro della ipotetica forma pensionistica avente un ISC pari a 1,00% e contro i circa 141.000 euro di una diversa ipotetica forma pensionistica avente un ISC pari all’1,50%.

Il Resp. della Previdenza complementare
Daniele Cerri

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N.43

16 maggio

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