Come è noto, al momento del pensionamento l’iscritto a forme di previdenza complementare può optare per la fruizione della prestazione unicamente sotto forma di rendita vitalizia ovvero per la sua fruizione in parte (nella misura minima del 50%) sotto forma di rendita vitalizia ed in parte (nella misura massima del 50%) sotto forma di capitale.
In deroga alla richiamata regola generale, la normativa dispone che l’iscritto a forme di previdenza complementare ha facoltà di chiedere la erogazione della prestazione unicamente sotto forma di capitale nel caso in cui, trasformando in rendita il 70% del capitale maturato sulla propria posizione previdenziale, si ottiene una pensione complementare inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Assume, dunque, rilevanza la individuazione dell’importo (capitale maturato) oltre il quale scatta l’obbligo di erogare almeno parzialmente la prestazione in forme di rendita vitalizia.
E’ opportuno chiarire sin dall’inizio che il calcolo del suddetto importo limite non è affatto agevole in astratto poiché è condizionato da numerose variabili tra le quali ricordiamo il sesso del beneficiario della rendita vitalizia, l’età in cui inizia il godimento della rendita, l’ipotesi demografica (tavole di mortalità) e l’ipotesi finanziaria (tasso tecnico) nonché i caricamenti utilizzati per la costruzione dei tassi delle tariffe di rendite cioè, in altri termini, tutte le condizioni assunte alla base della costruzione dei coefficienti di trasformazione del montante maturato in rendita vitalizia.
E’ intuitivo il modo in cui operano l’età ed il sesso: a parità di montante maturato, la rendita erogata ad un soggetto maschio di 60 anni sarà meno elevata della rendita erogata ad un soggetto maschio di 65 cosi come, sempre a parità di capitale maturato, la rendita erogata ad un maschio di 60 anni sarà più elevata della rendita erogata ad una femmina di 60 anni (non trascurando che, con le opportune gradualità, occorrerà impegnarsi per determinare dei coefficienti di trasformazione uniformi per i maschi e per le femmine).
L’ipotesi demografica che si assume alla base della costruzione delle tariffe di rendita è l’elemento attraverso cui si tiene conto della aspettativa di vita media dei soggetti che appartengono alle stesse classi di età. Attualmente le ipotesi demografiche più utilizzate sono rappresentate dalla RG48 e dalla IPS55: la prima, assumendo come base per le elaborazioni statistiche la generazione dei nati nel 1948, adotta coefficienti di trasformazione più generosi rispetto a quelli adottati dalla IPS55 che invece assume come base di calcolo per le elaborazioni statistiche la generazione dei nati nel 1955.
E’ prevedibile un progressivo abbandono dell’utilizzo delle tavole RG48 a favore di un altrettanto progressivo incremento nell’utilizzo delle tavole IPS55.
Il tasso tecnico esprime l’ipotesi finanziaria assunta per la costruzione dei tassi di tariffa e rappresenta una sorta di rendimento minimo garantito riconosciuto in via anticipata al soggetto che fruisce della rendita. Il tasso tecnico è una variabile di non poco conto poiché, a parità di ogni altra condizione e soprattutto a parità di montante maturato, condiziona in maniera determinante l’importo iniziale della rendita e la modalità della sua rivalutazione periodica.
In particolare ed a titolo esemplificativo, a parità di ogni altra condizione, la rendita iniziale calcolata con tariffa con tasso tecnico 0% sarà più bassa della rendita iniziale calcolata con tariffa con tasso tecnico 2% (perché questa riconosce in maniera anticipata un rendimento minimo del 2%) mentre, al contrario, la rivalutazione della rendita con tasso tecnico 0% sarà più elevata di una rendita con tasso tecnico 2% perché nel primo caso la rivalutazione è piena mentre nel secondo caso la rivalutazione si ottiene scontando dal rendimento ottenuto il tasso tecnico. Ad esempio in caso di rendimento del 4% la rendita di una tariffa con tasso tecnico 0% si rivaluta nella misura del 4% mentre la rendita di una tariffa con tasso tecnico 2% si rivaluta nella misura del 1,96% (1.04/1.02).
I caricamenti, ovviamente, incidono nel senso che più sono elevati più diminuisce l’importo della rendita iniziale.
Chiarito sia pure in maniera sommaria come agiscono le diverse variabili che concorrono alla formazione dei tassi di tariffa abbiamo effettuato alcune simulazioni finalizzate ad individuare l’importo limite (capitale maturato) oltre il quale scatta l’obbligo di percepire la prestazione sotto forma di rendita vitalizia almeno nella misura del 50%.
Si è utilizzata la ipotesi demografica IPS55 perché si ritiene, come detto in precedenza, che nel prossimo futuro diverrà la ipotesi prevalente.
Sono stati elaborati tassi di tariffa con tasso tecnico 0% e con tasso tecnico 2%.
Si sono utilizzati tassi di tariffa puri, cioè senza caricamenti per la impossibilità di ipotizzarli in astratto cioè a prescindere dalla situazione concreta delle diverse forme pensionistiche complementari. E’ ovviamente il caso di tener presente che, di conseguenza, in presenza di caricamenti il montante necessario per ottenere una rendita non superiore al 50% dell’assegno sociale (nel 2007 pari a circa 5062 euro) dovrà essere aumentato in proporzione dei caricamenti applicati.
Tenendo conto che il 50% dell’assegno sociale ammonta oggi a 2531,00 euro si è calcolato l’importo oltre il quale scatta l’obbligo della erogazione della rendita con riferimento alle seguenti situazioni: maschio di 60 anni, maschio di 65 anni, femmina di 60 anni, femmina di 65 anni.
I risultati della elaborazione sono riassunti nella seguenti tabelle
TABELLA 1: TASSO TECNICO 0%
SOGGETTO COEFFICIENTE MONTANTE 100% MONTANTE 70%
Maschio 60 anni 26,015 94.063 65.844
Femmina 60 anni 29,829 107.853 75.497
Maschio 65 anni 25,171 91.011 63.708
Femmina 65 anni 21,548 77.911 54.538
TABELLA 2: TASSO TECNICO 2%
SOGGETTO COEFFICIENTE MONTANTE 100% MONTANTE 70%
Maschio 60 anni 19,594 70.846 49.592
Femmina 60 anni 21,843 78.978 55.285
Maschio 65 anni 16,861 60.965 42.675
Femmina 65 anni 19,182 69.357 48.550
Si evidenzia che le elaborazioni di cui sopra sono state effettuate al solo e limitato scopo di offrire una indicazione di massima dei montanti che devono maturare all’interno di una ipotetica forma pensionistica complementare (la quale adotti, in ipotesi, tassi puri cioè privi di caricamento) perché scatti l’obbligo di erogare la prestazione sotto forma di rendita. E’ evidente che per tali motivi le elaborazioni suddette non possono essere utilizzate per scopi diversi.
Nelle tabelle allegate riportiamo la trasformazione in rendita vitalizia annuale di tre montanti maturati con i seguenti criteri:
- un versamento costante annuo pari a euro 2500 ipotizzando che avvenga ad inizio anno;
- un rendimento lordo annuo costante che è stato assunto pari al 4% lordo;
- un livello di costo gestionale annuo per ogni montante pari allo 0,30%; 0,80%; 2%; per un piano previdenziale della durata di 35 anni;
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