Dal 2008 entrerà in vigore il cosiddetto "scalone Maroni-Tremonti" e il pensionamento sarà possibile, indipendentemente al criterio di calcolo della pensione (retributivo, misto, contributivo) (1)
- a 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne; (2)
- a 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età;
- a 60 anni di età (61 per gli autonomi) e 35 di contributi; (3)
L’obiettivo è quello di migliorare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, prolungando ex-lege le carriere lavorative. Questa scelta presenta numerosi punti deboli e in prospettiva complica la riorganizzazione del welfare system. I prolungamenti forzosi, infatti, restringono le scelte individuali e possono introdurre elementi di attrito nel ricambio fisiologico della forza lavoro; possono avere un effetto negativo sui livelli di produttività, nel caso di individui che preferirebbero lasciare il lavoro o combinare la pensione con un nuovo impiego. (4) Inoltre, non colgono la complessità dell’agenda, che richiede nel contempo l’adeguatezza dei tassi di sostituzione ma anche la riduzione dell’incidenza della spesa pensionistica pubblica sul Pil per rafforzare le altre componenti del sistema sociale; e necessitano di soluzioni ad hoc per particolari tipologie di lavoratori e gruppi sociali.
Le pensioni e le quote di pensione contributive
Per le pensioni e le quote di pensione contributive, la soluzione tecnica per evitare lo "scalone", ancorché contrastata sul piano politico, è immediata:
- flessibilità del pensionamento a partire dai 57 anni, anche senza vincoli di anzianità;
- coefficienti di trasformazione aggiornati annualmente in maniera automatica;
- estensione dei coefficienti oltre i 65 anni di età (per chi prolunga oltre questa soglia, oggi il coefficiente rimane quello del sessantacinquesimo anno. (5)
Queste scelte rafforzerebbero la trasparenza e la neutralità finanziario-attuariale del criterio di calcolo contributivo: a carriere più lunghe/corte corrisponderebbero assegni di importo maggiore/minore. (6)
Le pensioni e le quote di pensione retributive
Altrettanto contrastata politicamente, ma anche meno immediata sul piano tecnico è l’ipotesi di sostituzione dello "scalone" per le pensioni e le quote di pensione retributive. Con il prolungamento forzato, il lavoratore deve rinunciare a delle annualità e continuare a pagare contributi pensionistici, senza che l’importo della pensione cui avrà poi accesso aumenti sufficientemente da compensare. (7) È da questo effetto, che si aggiunge a quelli già citati, che ci si attende i risparmi di spesa pubblica.
Ma se così è, flessibilità nel pensionamento dopo i 57 anni e correzione finanziario-attuariale dell’importo delle pensioni a seconda di età/anzianità si prospettano come miglioramento paretiano rispetto allo "scalone". (8) Per questa soluzione, che non è nuova , si propone qui una modalità applicativa che esplicita il calcolo della parità finanziario-attuariale:
1) la formula di calcolo rimane quella retributiva;
2) indipendentemente dall’età effettiva del titolare, la pensione è virtualmente riferita a un’età "canonica" pari al minor valore tra l’età X (la "soglia anagrafica qualificante"; ad esempio: 62) e l’età effettiva aumentata degli anni di contribuzione mancanti per la anzianità Y (la "soglia di anzianità qualificante"; ad esempio: 40); (9)
3) per il calcolo della pensione corretta, si stabilisce equivalenza finanziario-attuariale tra:
- la somma delle rate cui il titolare avrebbe diritto se la sua età fosse quella "canonica",
- e la somma delle rate che mediamente gli saranno riconosciute tenuto conto della sua età effettiva; (10)
4) l’equivalenza finanziario-attuariale è instaurata utilizzando:
- le stesse tavole di mortalità/sopravvivenza del criterio di calcolo contributivo;
- lo stesso tasso di interesse reale (oggi l’1,5 per cento) a cui, dopo l’entrata in quiescenza, continua l’accumulazione nozionale del contributivo.
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