Skip Navigation LinksHome Page > Cosa Fare > Domande e risposte (FAQ) > Fiom Lombardia, ma il riscatto dei soldi versati nei fondi, c'è o no?

Domande e risposte (FAQ)

Fiom Lombardia, ma il riscatto dei soldi versati nei fondi, c'è o no?

Le domande che in questi giorni i lavoratori e le lavoratrici ci fanno sono soprattutto riferite alla possibilità di riscattare il TFR se cambiano posto di lavoro, e per chi era già iscritto ad un fondo pensione con una percentuale di TFR dove poter versare il rimanente TFR. Dal sito www.tfr.gov.it (FAQ domande e risposte) abbiamo copiato quanto segue:
Cosa succede in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare?
Qualora, prima della maturazione del diritto all'erogazione del trattamento pensionistico complementare, l'aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può:
1. trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
2. esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di:
a. cessazione dell'attività lavorativa che comporti in occupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
b. mobilità
c. cassa integrazioni guadagni ordinaria
d. cassa integrazioni guadagni straordinaria
3. esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di:
a. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
b. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
4. mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione. In caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte dell'aderente si procede senz'altro al mantenimento della posizione presso la forma pensionistica in oggetto.
E' possibile chiedere il riscatto della posizione individuale maturata all'interno della forma pensionistica complementare anche al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalla normativa introdotta con il decreto legislativo 252/05?
Si, a condizione che lo prevedano gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari.
(tutti i fondi contrattuali prevedono la possibilità di riscattare)

Sempre dalla Fiom: Il Tfr solo ai fondi contrattuali.
Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al tfr maturando il lavoratore già occupato alla data del 28.04.93 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza complementare?
Può scegliere tra:
1. conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura del 100% oppure nella misura prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o infine , in assenza di previsioni, nella misura minima del 50%
2. non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all'inps.
Attenzione: il lavoratore in questione non può conferire il tfr ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale