I lavoratori interessati
La norma generale rimarca la distinzione tra fondi a prestazione definita e fondi a contribuzione definita: nel primo caso è certa l’entità della prestazione in relazione al reddito e sono appannaggio esclusivo dei lavoratori autonomi e liberi professionisti; nei fondi a contribuzione definita, che riguardano tutti gli altri lavoratori coinvolti dalle novità legislative, è un dato certo
l’ammontare dei contributi da versare al fondo, mentre l’entità della prestazione dipende dall’ammontare dei contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria.
Sono interessati alla previdenza complementare, oltre ai lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti in base alle nuove tipologie contrattuali introdotte dal D. Lgs. n. 276/2003, anche i
lavoratori autonomi e i
liberi professionisti, i
soci lavoratori di cooperative, i lavoratori adibiti ai servizi domestici e familiari destinatari
del fondo ex “mutualità pensioni” (cosiddetto fondo “casalinghe”).
Ricordiamo invece che per i dipendenti della pubblica amministrazione, il meccanismo del “silenzio-assenso” si attiverà dal momento in cui la materia verrà regolamentata, come espressamente indicato nell’articolo 23 comma 5 del decreto, e quindi successivamente al 1° gennaio 2007.
Le tipologie di fondi pensione
La normativa
suddivide le forme pensionistiche complementari in:
a) da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, da accordi fra lavoratori promossi da sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) nel caso della categoria dei quadri, da accordi anche interaziendali promossi dalle associazioni sindacali nazionali della categoria membri del CNEL
c)
da regolamenti di enti o aziende, nel caso in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati dalla contrattazione collettiva, anche aziendale;
d) nel caso dei soci di cooperative, da accordi tra i soci promossi dalle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
e) da accordi tra i soggetti destinatari del fondo “casalinghe”, promossi da associazioni di rilievo almeno regionale;
f) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dalle loro associazioni o sindacati di rilievo almeno regionale;
forme pensionistiche regionali, tipologia rivolta ai lavoratori che svolgono attività in ambito territoriale;
forme pensionistiche individuali, ovvero i cosiddetti “fondi aperti”, oppure i contratti di assicurazione sulla vita, o i fondi previdenziali assicurativi stipulati con imprese di assicurazione, i cui regolamenti vengano approvati dalla COVIP.
il fondo “residuale” INPS. La normativa prevede che in caso di silenzio-assenso del lavoratore, entro i termini che abbiamo visto, laddove non siano presenti fondi pensione contrattati collettivamente, il TFR verrà versato in un fondo istituito presso l’INPS.
Ricordiamo che solo i fondi che riceveranno l'autorizzazione della COVIP, potranno ricevere dal 1° luglio 2007 il tfr a titolo di contribuzione.